You’re not discharged from reading this!
by Paola Costantino
In una mite settimana settembrina mi sono occupata del termine charge e in questa gelida settimana di gennaio faremo i conti con un suo contrario in termini generalisti, ovverosia discharge.
In effetti, al di là del comune uso del predicato to discharge (scaricare (as opposed to… caricare)), il termine muta e si arricchisce di significati secondo il contesto in cui lo si usa o lo si ravvede.
Iniziamo dal più comune, contrattualistico, che indica la risoluzione di un contratto, o meglio l’estinzione di un’obbligazione dedotta in un contratto, sia per adempimento (discharge by performance) sia per inadempimento (discharge by breach).
Nel caso di discharge by agreement, il contratto è risolto per accordo delle parti, mentre in caso di discharge by frustration, la risoluzione del contratto avviene per un fatto che rende impossibile la prestazione, ma esula dalla volontà o comportamento delle parti.
In tema di debito/obbligazione, discharge assume più specificamente il significato di esonerare o liberare (un debitore dal debito (debt), o da una responsabilità (liability)), da un debito garantito da ipoteca (of a mortgage), sino alla utilissima liberazione del fideiussore a seguito del pagamento dell’obbligazione principale (of a surety).
In diritto fallimentare, pur non coincidendo perfettamente (come spesso accade) con il concetto esistente in civil law, indica una sorta di riabilitazione del fallito, trattandosi di una liberazione legale delle obbligazioni a carico del fallito (caso di statutory release).
Nei rapporti di lavoro, la discharge from office assume il significato di rimozione da una carica, e la cause for discharge indica una causa di licenziamento.
Infine, un accenno in diritto penale, dove discharge indica il provvedimento (order) del giudice che rilascia il colpevole senza pronunciare la condanna (distinguendosi così dall’assoluzione (acquittal)). Se l’absolute discharge è un rilascio immediato (e senza condizioni) nel conditional discharge, il colpevole è rilasciato immediatamente, ma l’irrogazione della pena definitiva è sottoposta alla condizione che non commetta un altro reato nei tre anni successivi, pena la condanna per il primo reato.
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