Tutta colpa di Re Carlo
Oggi affronteremo un tipico false friend del linguaggio legale inglese: l’aggettivo statutory.
Nell’ambito del diritto societario potrebbe far pensare, per assonanza, al termine “statutario” inteso come riferito allo statuto di una società, ovvero quell’insieme di regolamenti che ne disciplinano la struttura organizzativa e il funzionamento pur sempre nel rispetto delle norme inderogabili del Codice Civile. In realtà, il termine “statuto (societario)” si traduce Articles of Association (UK) o By-laws (US), benché esista anche il termine Statute usato però quasi esclusivamente in ambito UE.
Questo aggettivo deriva invece dal sostantivo statute, inteso come legge formale promulgata dagli organi legislativi di uno Stato. Lo Statute of Westminster emanato nel 1931 è, ad esempio, un atto del Parlamento del Regno Unito che ne regola i rapporti con i Paesi del Commonwealth. Sempre nell’ambito del Regno Unito e dei Paesi anglosassoni in generale, la Statute law è la legge scritta, emanata dal Parlamento, che si contrappone alla Common Law, ovvero il diritto consuetudinario non scritto, che si fonda sui precedenti giurisprudenziali e non sulla codificazione delle leggi in testi organici scritti ed emanati da un organo legislativo.
Da questo punto di vista, l’aggettivo in esame ha una certa attinenza con il lemma italiano “statuto”, riferito però non al diritto societario, bensì a un atto legislativo formale, emanato da uno stato monarchico, in cui sono sanciti i principi fondamentali che regolano la struttura e il funzionamento dello stato stesso (cfr. lo Statuto Albertino emanato nel 1848 dal re Carlo Alberto di Savoia su cui si fondò anche il Regno d’Italia) oppure all’insieme delle norme e delle disposizioni relative all’organizzazione amministrativa interna di una Regione. A questa accezione possiamo, quindi, ricondurre la traduzione del lemma statute in legale, normativo, legislativo o prescritto dalla legge.
Pertanto, se nell’ambito di uno statuto societario si trovasse un’espressione quale “in compliance with the statutory provisions” ricordiamoci che non si fa riferimento alle disposizioni dello statuto che regolano il funzionamento della società, bensì più in generale alle disposizioni di legge.
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