La verità e nient’altro che la verità
Affidavit è un termine che deriva dal latino medioevale e significa “egli fece affidamento – egli giurò”.
Analogamente, negli ordinamenti di common law l’affidavit corrisponde a una dichiarazione scritta che una persona, definita affiant o deponent, rilascia sotto giuramento di fronte a un notaio o altra autorità pubblica preposta a riceverla.
Si tratta di uno strumento molto utilizzato in quanto anche dotato di efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari: si può pensare all’affidavit come a una versione scritta del giuramento che siamo soliti vedere, soprattutto nei film di matrice americana, in cui si giura di “dire la verità e nient’altro che la verità” tenendo una mano sulla Bibbia.
L’espressione “to make an affidavit (upon oath)” corrisponde, pertanto, a rilasciare o rendere una dichiarazione giurata.
Interessante è anche l’uso che si può fare di questo lemma quando si traduce verso l’inglese: come ben sappiamo, il nostro ordinamento giuridico prevede istituti e strumenti che non trovano corrispondenza esatta in altri Paesi. È questo il caso dell’atto notorio o atto di notorietà, ovvero una dichiarazione scritta resa, in presenza di due testimoni, sotto giuramento dinnanzi a un pubblico ufficiale, di solito un notaio ma anche eventualmente un cancelliere o un sindaco. Questo tipo di strumento, utile per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali, presenta alcune analogie rispetto all’affidavit, in particolare la necessità della forma scritta, del giuramento e della presenza di un notaio o altra autorità preposta. Per questo motivo il lemma viene, di norma, scelto quale miglior traducente del nostro atto notorio.
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