C’è complice e complice
Joint principal, accomplice, aider, abettor, accessory…sinonimi o affini? Consultando diverse risorse, troviamo spesso gli stessi traducenti per ognuno di questi termini, anche se in realtà integrano ruoli diversi.
Quando un reato si è realizzato mediante la collaborazione di più soggetti avremo sicuramente un principal [offender], ossia l’autore o esecutore materiale del reato, oppure joint principals/perpetrators o co-principals (coautori) qualora più soggetti abbiano concorso materialmente all’esecuzione del fatto-reato (actus reus), ponendo in essere la stessa condotta-reato.
Quando invece altri soggetti si limitano a prestare assistenza all’esecutore o a rafforzarne il proposito criminoso, si applicheranno le norme sulla complicity o participation in crime (concorso di persone nel reato). Di norma, gli accomplices (correi o concorrenti) sono ritenuti responsabili nella stessa misura del principal e soggetti alla stessa pena prevista per quest’ultimo (accomplice liability).
Veniamo ora alle diverse figure “complici”: l’aider and abettor (l’accomplice in senso stretto) e l’accessory.
Nei sistemi di Common Law le figure di aider (complice/agevolatore) e abettor (istigatore) sono state accorpate sotto un’unica categoria (per noi sempre correi) e un’unica fattispecie di reato: aiding and abetting (sempre concorso di persone).
La figura dell’accessory, spesso proposta come sinonimo, assume invece un ruolo ben distinto; infatti, se uno dei requisiti per integrare la fattispecie di aiding and abetting è la presenza sul luogo del reato al momento del fatto, al contrario, il contributo dell’accessory deve necessariamente consumarsi prima o dopo (rispettivamente accessory-before-the-fact e accessory-after-the-fact).
Accessory-after-the-fact definisce sia il soggetto sia il capo d’imputazione, ed equivale al reato di favoreggiamento previsto dall’ordinamento italiano.
Per accessory-before-the-fact, invece, si parlerà comunque di concorso e di correo o concorrente nella preparazione del reato, o, a seconda dei casi, di concorso morale per istigazione, in quanto l’Italia non prevede una fattispecie a sé stante equivalente.
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