Be hungry, be effective!
Effective è un aggettivo molto versatile del linguaggio giuridico inglese e il suo traducente varia in base all’argomento del testo in cui ricorre. Lo traduciamo ad esempio “efficace” o “in essere” nell’ambito della contrattualistica e “in vigore“, “vigente” o “operante” in ambito legislativo. Sebbene troviamo infatti molte occorrenze online di contratti privati “in vigore” o “vigenti” tra le parti, il codice civile suggerisce molto chiaramente l’uso dell’aggettivo “efficace” per questa tipologia di atti.
Come ci ricorda il Dizionario di Inglese Legale Applicato (Filodiritto), l’efficacia di un contratto o di un negozio giuridico consiste nella capacità di produrre effetti giuridici, costituendo, modificando o estinguendo le posizioni giuridiche soggettive dei soggetti coinvolti. Il medesimo significato di “efficacia” nei sistemi di common law si può rendere tramite l’uso di in force and effect, un legal pair che in italiano è traducibile semplicemente, come sopra indicato, con “efficace”, “in essere” o “in vigore” a seconda del contesto.
Strettamente collegato ad effective è l’aggettivo enforceable, che può essere reso in italiano col medesimo aggettivo “efficace”, anche se (per dirla sempre col Filodiritto) con una sfumatura di significato che sposta l’enfasi sull’atto, diritto od obbligo, posizione giuridica soggettiva o provvedimento giudiziario che sia dotato di efficacia esecutiva e quindi stabilisca obblighi vincolanti.
Si noti come, per effetto della nominalizzazione tipica del linguaggio giuridico nostrano, la traduzione di effective è spesso resa in italiano con il sostantivo “efficacia”. Effective date si tradurrà infatti “data di efficacia” e la frase the obligations set forth herein shall remain effective diventerà “gli obblighi previsti nel presente contratto manterranno la loro efficacia”.
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