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Lien indica generalmente la garanzia posta su un bene o su un credito, e nello specifico identifica il pegno, il privilegio o il diritto di ritenzione. Già, ma qual è la differenza tra questi concetti e come scegliere il più appropriato?
Innanzitutto, sia il privilegio che il pegno costituiscono, insieme all’ipoteca (mortgage), cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), le quali autorizzano il creditore garantito (lien creditor) a soddisfarsi sul bene oggetto della garanzia con preferenza rispetto ad altri creditori (detti “chirografari”).
Tuttavia, mentre il pegno può essere anche pattuito tra le parti, il privilegio è tipizzato dalla legge, che attribuisce questa prelazione a determinati tipi di crediti considerati degni di maggior tutela; ciò significa che le parti non possono creare altri crediti privilegiati diversi da quelli previsti dalla legge, la quale ne costituisce l’unica fonte.
Il pegno è regolato dagli artt. 2784 ss. del codice civile e costituisce un diritto reale di garanzia, ovvero un diritto su un bene mobile o credito del debitore (o di un terzo) a garanzia della soddisfazione del credito, nell’ipotesi in cui il debitore non sia in grado di adempiere. Contrariamente al privilegio, il pegno viene costituito mediante un contratto che si perfeziona con la consegna della cosa mobile data in pegno, implicando dunque lo spossessamento del proprietario: fino a che il debitore non avrà saldato il proprio debito, il bene mobile rimarrà vincolato alla custodia del creditore.
Si tratta di una caratteristica in comune con il diritto di ritenzione (art. 2756 c.c.), che però differisce dal pegno in quanto non origina da un contratto ma da una prestazione (trasporto, miglioria, riparazione o custodia) eseguita sul bene che può divenire oggetto di ritenzione in caso di mancato pagamento della stessa, come forma di autotutela prevista dall’ordinamento.
Infine, lien identifica anche il concetto di diritto di riservato dominio ex art. 1523 c.c.
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