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by Paola Costantino
Questa settimana ci occupiamo di representation, ennesimo termine foriero di differenze tra gli ordinamenti di civil law e quelli di common law. Anche in questo caso, come nei precedenti, ci troviamo di fronte a un termine che assume significati diversi a seconda del contesto in cui lo si utilizza.
Se in linea generale il termine significa rappresentazione o raffigurazione, in materia giuridica possiamo rinvenire, ad esempio in diritto pubblico la representation come rappresentanza politica (si pensi alla parliamentary representation) o la rappresentanza dei lavoratori (si pensi alla transnational representation of workers in diritto europeo).
In diritto privato, siamo soliti parlare di representation come la rappresentanza in senso stretto. Pensiamo a colui che rappresenta (il representative o, nel compimento di atti giuridici, specie se di natura contrattuale, l’agent) di una persona (giuridica o fisica). Così, per “debitamente autorizzato/a a rappresentare…” (ad es. una società), si avrà “duly empowered to represent…”.
La questione si fa più interessante se ci riferiamo alla materia contrattuale e precontrattuale. Una representation indica infatti una dichiarazione di fatto (resa dal representor al representee) che induce quest’ultimo a concludere un contratto. Ove inesatta, non veritiera o falsa, si avrà una misrepresentation e, nel caso di responsabilità contrattuale, la misrepresentation darà luogo al diritto della vittima della stessa al risarcimento dei danni. In caso di responsabilità precontrattuale, invece, la misrepresentation potrà portare all’annullamento (rescission) del contratto, oltre al risarcimento dei danni, eccetto il caso in cui il representor abbia agito senza colpevolezza nella dichiarazione.
Un cenno particolare merita la previsione delle representations (and warranties – garanzie) nei contratti di acquisizione di pacchetti azionari (share purchase agreements). Fiumi di eccellente inchiostro sono stati dedicati dalla dottrina all’analisi di questi istituti, mutuati nei contratti italiani dal diritto anglosassone.
Ai nostri fini, ci limitiamo a ricordare che la representation è la dichiarazione resa da una parte all’altra relativa all’esistenza di un fatto nella fase precontrattuale. Non trattandosi di un term of the contract (termine contrattuale), la sua falsità o inesattezza, a differenza della warranty non comporta quindi un breach of contract (inadempimento contrattuale) e, conseguentemente, in caso di misrepresentation si avrà un’azione in tort (per illecito civile) diretta a ricondurre la vittima della stessa nella posizione ante conclusione del contratto. Avendo questa natura risarcitoria, i danni riconosciuti alla vittima dell’illecito saranno così pari alla differenza tra il prezzo pagato dall’acquirente e il valore effettivo della società oggetto dell’acquisto (il valore che avrebbe avuto in assenza della misrepresentation).
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