Terminator
by Alessia Bettina Rossi
Oggi affrontiamo il lemma termination, a cui possiamo ricondurre diverse possibilità traduttive.
Nell’ambito della contrattualistica, termination identifica la cessazione di un rapporto contrattuale. Termination of contract si riferisce dunque allo scioglimento del contratto, che negli ordinamenti di Common Law, analogamente a quanto previsto nel nostro ordinamento, può avvenire per mutuo consenso delle parti (termination by mutual consent) o per altre cause previste dalla legge, quali la risoluzione per inadempimento (termination by default).
Altre cause di scioglimento anticipato possono essere concordate tra le parti all’interno del contratto stesso con una clausola risolutiva espressa (express termination clause).
Nei rapporti di durata, il vincolo contrattuale può, altresì, essere sciolto unilateralmente da una delle parti prima della scadenza (early termination). In questo caso, in inglese il termine rimarrà invariato mentre in italiano si parlerà più propriamente di recesso (termination upon notice). La facoltà di recesso è prevista per qualsiasi tipologia di contratto e può essere esercitata, mediante preavviso (notice of termination), nelle ipotesi previste dalla legge o da una clausola di recesso (termination clause).
Termination (o anche cancellation) può indicare anche la disdetta, ossia quella facoltà, esercitabile nei soli contratti a tempo determinato, che, a differenza del recesso, non determina l’interruzione del vincolo contrattuale, ma ne impedisce il rinnovo automatico.
Termination of employment, invece, identifica la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che può avvenire sia per volontà del dipendente, in caso di dimissioni (resignation), sia per volontà del datore di lavoro. In quest’ultimo caso, termination coincide con il licenziamento, che, di norma, deve essere preceduto da un periodo di preavviso. In caso contrario il dipendente licenziato (terminated) avrà diritto a un’indennità di mancato preavviso (termination pay in lieu of notice). Il preavviso non è invece dovuto in caso di licenziamento per giusta causa (just cause termination).
Infine, le espressioni termination of appointment o termination of office potranno essere usate per indicare la cessazione da una carica formale, come nel caso degli amministratori nelle società.
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